sabato 17 novembre 2007

EMENDAMENTI ALLA LEGGE POPOLARE N. 2

Si intendono recepiti e fatti propri i commi relativi all'art. riguardante il numero di fanciulle conivolte nelle spudorate azioni di provocazione e relativi alla scansione temporale che la Legge coprirà. Tali commi si intendono recepiti e facenti parte integrante e sostanziale della presente Legge. Avverso tali commi è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR od al Presidente della Repubblica entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e di farla rispettare su tutto il territorio nazionale.(per l'estero, in particolare Spagna alla luce del nostro viaggio p.v. con orda conseguente di spagnole imploranti abbiamo preso contatto con le relative fonti diplomatiche per intessere i giusti rapporti che devono precedere accordi così delicati, ma vitali per il corretto svolgimento della vita e della rispettosa coesistenza reciproca).
Ecco di seguito elencati i commi ad integrazione intitolati ad un caro amico che esiste ormai solo sotto forma di stringa supersimmetrica.

commi luzio.(lui avrebbe voluto così)

comma 1: la legge è da considerarsi valida anche nel caso di due o più pulzelle.

comma 2: la legge è retroattiva.

comma 3: la legge esclude nonne, mamme e sorelle di chi guarda (se è il soggetto guardato), altrimenti vedere comma 1.

2 commenti:

SteveZ ha detto...

Ben fatto! finalmente qualcosa in questo paese sta cambiando.

rutto ha detto...

Grazie compagno/a, il tuo sotegno, benchè personale, funge da stimolo e da supporto in questi tempi bui che però si apprestano ad essere illuminati dalla fiaccola della sovversione..qualcuno doveva pur farlo! Saluti fraterni&camerateschi